Il nostro statuto

  • Denominazione e sede

a. La “Associazione Team Mamo Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in breve denominabile anche come “Team Mamo Onlus”, ha sede in Bologna, Via Santo Stefano 32. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
b. L’associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

  • Durata

L’Associazione ha durata fino al 31/12/2050.

  • Oggetto e scopo

a. L’Associazione è costituita in memoria di Massimo Cocchi e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l’attività nel settore della beneficenza. Più in particolare, coerentemente con i valori morali che Massimo Cocchi ha professato e rappresentato, l’Associazione ha per oggetto l’attività di beneficenza.
b. Coerentemente con gli interessi e la volontà di Massimo Cocchi, l’attività di beneficenza dovrà essere principalmente volta al sostegno all’infanzia e ai malati, prevalentemente minori di età, di particolari patologie bisognosi di cure ed assistenza; con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere svolte attività in altri settori, in ogni caso con finalità di beneficenza o al finanziamento della ricerca scientifica.
c. Nell’esercizio della propria attività e con il fine di raccolta di fondi da destinare all’attività di beneficenza, l’Associazione potrà:

  1. promuovere e organizzare occasionalmente eventi sportivi in generale, e più in particolare legati agli sport del golf e del tennis, a carattere, competitivo, ricreativo, didattico, culturale o informativo, i cui proventi siano destinati ad attività di beneficenza;
  2. promuovere e facilitare lasciti e donazioni a favore dell’Associazione;
  3. assumere ogni altra iniziativa finalizzata alla beneficenza, anche con la partecipazione o in collaborazione di altri enti pubblici o privati.

d. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate all’art. 10, comma 1, lett. a del D. Lgs. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse quali la vendita di materiale informativo o promozionale di modico valore nel corso di campagne di sensibilizzazione, la preparazione di personale specializzato da utilizzare all’interno dell’Associazione per il perseguimento delle proprie finalità di promozione e beneficenza. Tutte queste attività direttamente connesse a quelle istituzionali sopra citate costituiscono, come precisa il D. Lgs. n.460 del 1997, fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali dell’organizzazione.

  • Patrimonio ed entrate dell’Associazione

a. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli interessi attivi, da altre rendite patrimoniali, dagli avanzi netti di gestione.
b. Per il conseguimento dei fini che si propone, la Associazione provvederà a costituire un fondo costituito da:

  1. le quote associative;
  2. i contributi di soci e terzi; contributi che per disposizione dell’oblatore accettate dal Consiglio Direttivo possono anche avere una destinazione specifica;
  3. i proventi di iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
  4. realizzazione di attività patrimoniali deliberate dal Consiglio Direttivo;
  5. eventuali donazioni o lasciti.

c. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione alla Associazione.
d. L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali.
e. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
f. Qualora un socio “persona fisica” ovvero un socio “associazione” e/o “ente” rinunci per qualsiasi causa alla partecipazione all’Associazione, questo non darà luogo a restituzione della quota versata. Ugualmente la quota non potrà essere ceduta e/o trasferita.
g. Ad ogni quota compete un singolo voto.
h. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmesse a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

  • Fondatori, Soci e Benemeriti della Associazione

a. Dell’Associazione possono fare parte i seguenti Aderenti:
– i Soci Ordinari;
– i Soci Sostenitori;
– i Benemeriti della Associazione.
b. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
c. L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Associazione.
d. L’Associazione ha Soci Ordinari, Sostenitori e Benemeriti. Sono Ordinari e Sostenitori le persone che aderiscono all’Associazione, condividendone gli scopi e riconoscendone le regole statutarie, impegnandosi a versare annualmente quote non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria. Essi possono essere persone fisiche o persone giuridiche o associazioni.
e. Sono Soci Benemeriti: coloro che facciano donazioni alla Associazione di un’opera che sia stata dal Consiglio Direttivo accettata con giudizio insindacabile; che abbiano dato un contributo finanziario di rilevante importanza; che abbiano compiuto atti di rilevante importanza a vantaggio per l’Associazione, ovvero coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce tale qualifica indipendentemente dai versamenti effettuati, in ragione di particolari benemerenze.
f. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione. Gli Associati devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli Associati.
g. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti e di versare regolarmente le quote sociali.
h. Gli enti non commerciali candidati ad iscriversi all’Associazione devono allegare alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti che lo statuto dell’associazione candidata non è in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
i. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
j. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
k. In presenza di inadempienza oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato pagamento delle quote associative; la violazione delle norme etiche o statutarie; l’interdizione, l’inabilitazione o la condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; la condotta contraria alle leggi o all’ordine pubblico; il comportamento antisportivo nel corso di una manifestazione sportiva, accertato dall’autorità competente; relativamente ai soci “Associazioni”, il venir meno dei requisiti di cui al punto h di questo stesso articolo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto, se nominato; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso; qualora il Collegio dei Probiviri non sia nominato, per ogni controversia è competente il Tribunale Ordinario e la delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Tribunale.

  • Organi della Associazione

a. Sono organi della Associazione:

  1. l’Assemblea degli aderenti alla Associazione;
  2. il Presidente del Consiglio Direttivo;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Tesoriere;
  5. il Revisore, se nominato;
  6. il Collegio dei Probiviri, se nominato.

b. L’elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

  • Assemblea

a. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano della Associazione stessa.
b. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale). Essa inoltre:
– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo, del Revisore e del Collegio dei Probiviri;
– delibera sulle modifiche al presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’atto costitutivo;
– approva i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
– delibera sull’eventuale destinazione di residui attivi comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
c. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli Aderenti o da almeno 1/5 dei consiglieri oppure il Revisore limitatamente alle materie di loro competenza. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata in Italia.
d. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o email, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, in prima e in seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
e. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate con le predette formalità, qualora sia rappresentata l’intera compagine associativa e siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i membri effettivi del Consiglio dei Revisori dei Conti, come previsto per le società per azioni dal comma 4 dell’art. 2366 del codice civile.
f. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli associati.
g. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
h. Ad ogni aderente alla Associazione, sia persona fisica che “associazione” compete un singolo voto. Vale il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2 del codice civile, pertanto ad ogni socio, “persona fisica” ovvero “associazione”, compete un singolo voto.
i. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo.
j. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
k. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente alla Associazione.

  • Il Consiglio Direttivo

a. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri, compresi il Presidente e il Tesoriere.
b. I Consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione da almeno 60 giorni prima della nomina e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.
c. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo il Consiglio fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, ovvero il Presidente, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
d. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
e. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
– la determinazione dell’ammontare delle quote annuali da versare da parte dei soci. Tali quote potranno avere importi diversi a discrezione del Consiglio Direttivo;
– la raccolta dei fondi, la loro gestione e destinazione in coerenza con le finalità della Associazione;
– l’emanazione di regolamenti relativi alle diverse attività dell’Associazione, il loro emendamento e la loro revoca;
– l’ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
– l’istituzione di uno o più Comitati Esecutivi cui affidare specifici incarichi anche in via continuativa;
– la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo.
f. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
g. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno dei suoi componenti la gestione delle disponibilità della Associazione, il quale deve tenere idonea contabilità, effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.
h. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Revisore. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o email contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno tre giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.
i. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e il Revisore dei Conti.
j. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
k. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.
l. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
m. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda Euro 5.000,00 (cinquemila/00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
n. Sarà dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo il consigliere che con il proprio comportamento abbia danneggiato o portato discredito alla Associazione. L’accertamento della causa di decadenza avverrà con apposita delibera del Consiglio Direttivo alla quale tuttavia il diretto interessato non potrà partecipare. Della riunione del Consiglio Direttivo avente ad oggetto l’accertamento di tale decadenza dovrà essere data notizia all’interessato almeno 8 giorni prima mediante raccomandata A.R. L’interessato potrà far pervenire almeno un giorno prima della riunione memorie e deduzioni. La delibera che accerta la decadenza sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata A.R.

  • Il Presidente del Consiglio Direttivo

a. Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
b. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
c. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
d. Il Presidente, unitamente al Tesoriere, cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

  • Il Tesoriere

a. Il Tesoriere svolge le funzioni, in qualità di delegato del Consiglio Direttivo, così come specificate al punto f dell’articolo 8 del presente statuto.

  • Libri dell’Associazione

a. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge (libro giornale, libro inventari), la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti alla Associazione.
b. I libri della Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente.

  • Revisore dei Conti

a. Il Revisore dei Conti è un organo monocratico e può essere eletto dall’Assemblea, a scrutinio segreto, ove non ne ricorra la nomina obbligatoria per disposizione di Legge.
b. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
c. Il Revisore rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.
d. Al Revisore, se nominato, è riconosciuto un compenso determinato dall’Assemblea.
e. Il compito primario del Revisore dei conti è quello di controllare e verificare il bilancio annuale della Associazione fornendo una relazione di controllo.
f. Il Revisore dei conti cura la tenuta del Libro delle Adunanze del Revisore dei Conti, partecipa di diritto alle adunanze della Assemblea, senza diritto di voto, e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
g. I Revisori dei conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

  • Il Collegio dei Probiviri

a. L’Assemblea può nominare un Collegio dei Probiviri composto di tre membri.
b. I Probiviri sono scelti tra persone di spiccata moralità e di particolare competenza dei problemi dell’Associazione.
c. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
d. La carica di Probiviro è gratuita: l’assemblea determinerà i criteri per il rimborso delle spese contratte in ragione dell’ufficio.
e. Il Collegio dei Probiviri giudica collegialmente a maggioranza di voti con il potere di libero arbitrio e di equità.
f. I Probiviri nominano nel loro seno, il Presidente del Collegio.
Al Collegio dei Probiviri è deferito:
a) l’esame delle controversie insorte tra associati e l’Associazione o tra associati stessi quando questi ne facciano richiesta e l’emissione dei provvedimenti disciplinari di sua competenza;
b) l’esame dei ricorsi ed esposti presentati dai soci e l’emissione dei provvedimenti disciplinari di sua competenza;
c) il compito di esperire l’amichevole componimento delle vertenze e, in mancanza, di proporre al Consiglio Direttivo gli opportuni provvedimenti e sanzioni.
g. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inoppugnabili.

  • Rendiconto consuntivo

a. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo.
b. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
c. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente.
d. I bilanci devono essere comprensivi delle risultanze di un apposito conto di gestione, predisposto nei medesimi termini e con specifico riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata in modo non prevalente, ed in conformità all’art. 10, co. 5, D. Lgs. 460/1997, al fine del raggiungimento degli scopi associativi di cui all’art. 3 del presente statuto.

  • Avanzi di gestione

a. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
b. La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

  • Scioglimento

a. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste dall’art. 7, lett. k del presente Statuto.
b. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Assemblea nominerà, se del caso, un Liquidatore. La Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, o ad altri enti, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.